Ricorsi laurea e diplomi 24 CFU
RICORSI LAUREA E DIPLOMI ITP + 24 CFU TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO
Importante sentenza del Tribunale di Cosenza, sezione lavoro, dott. Alessandro Vaccarella, n° 625/2021 del 16/3/2021, che ha riconosciuto alla laurea unitamente al possesso dei 24 CFU il titolo abilitante all’insegnamento. Con ricorso la ricorrente agiva attraverso il patrocinio dello studio legale dell’avv. Peppino Russo chiedendo, previa disapplicazione del D.M. n° 60/2020, del D.M. n. 374 del 2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, di accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu e ordinare al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso di riferimento ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.
Invero, il legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l’accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea. Lo stesso legislatore sembra equiparare l’abilitazione, intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS, con i 24 Cf o 36 mesi.
il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente di essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle G.I. Invero, il DM 374/2017, all'articolo 2 rubricato “Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto” prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d' istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.C. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.1OS/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID ..." II Decreto Ministeriale è illegittimo, emesso in violazione della normativa primaria e delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono insistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.
Il Tribunale di Cosenza ha, quindi, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la Provincia di Cosenza, valide per il biennio 2020/2022 e successivi aggiornamenti, quale docente abilitato all’insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio che consente l’accesso alla propria classe concorsuale, ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera. Pertanto, ha condannato le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’inserimento della ricorrente nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle G.I.
La sentenza n. 625/2021 emessa dal Tribunale di Cosenza, sezione lavoro, in data 16/03/2021 costituisce un importante traguardo che consente al personale docente precario in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU di essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto, ottenendo delle posizioni in graduatorie che consentiranno loro di essere destinatari di incarichi di supplenze da entrambe le graduatorie.
SENTENZA 24 cfu Trib Cs n. 625-2021
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