Ricorsi recupero retribuzione professionale docenti
D.S.G.A. e compenso individuale accessorio personale ATA con contratti brevi e saltuari
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro con l’ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 ha deciso che “la retribuzione professionale docenti è attribuita a tutto il personale docente ed educativo, ricomprendendo nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999”. La Corte di Cassazione ha fatto proprio l’orientamento della Corte di Giustizia Europea, in materia di divieto di discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70. Ed infatti, il pagamento della Retribuzione Professionale Docente nonché del Compenso Individuale Accessorio (spettante al personale Ata: collaboratori scolastici, assistenti tecnici e assistenti amministrativi) competa solamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato nonché ai supplenti con contratto di durata annuale (31.08 o 30.06) o sino al termine delle attività didattiche.
Secondo il Miur non spetta tale beneficio economico al personale che svolge supplenze brevi e saltuarie, sia docente che Ata. La disparità di trattamento è stata dichiarata illegittima sia dalla Corte di Cassazione sia dalla Corte di Giustizia Europea in quanto in palese violazione del principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori precari.
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