Ricorso indennità sostitutiva ferie non godute docenti/ata precari contratto scadenza al 30 giugno
La recentissima sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, n. 16715/2024, ha statuito che:
- Nessuna collocazione in ferie d’ufficio: i docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
- Obblighi di informazione del DS: In nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
- Diritto all’indennità: Tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno hanno diritto all'indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
- Prescrizione decennale: Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni, pertanto è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024.
OBIETTIVO DEL RICORSO
Il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute: tale quota è determinata dalla differenza tra i giorni di ferie maturati durante l’anno scolastico detratti i giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dai calendari scolastici regionali.
DESTINATARI DEL RICORSO
Personale docente e personale ATA precario e/o di ruolo con contratti scadenza al 30 giugno negli ultimi 10 anni.
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STUDIO LEGALE RUSSO
Avvocato Peppino Russo e Avvocato Livia Di Cola
Piazza I° Maggio, 18 - 87100 Cosenza
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