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STUDIO LEGALE a Cosenza | AVVOCATO PEPPINO RUSSO




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Studio legale Peppino Russo (Cosenza)

Avvocati a Cosenza

Contratti a termine nel settore scolastico

 

Sentenza n. 162/2018 pubbl. il 26/02/2018
RG n. 2076/2011

REPUBBLICA ITALIANA ­­

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Castrovillari ex Tribunale Ordinario di
Rossano

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Simone FALERNO, all’udienza del 26 febbraio 2018 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

Sentenza
nella causa per controversia di lavoro promossa da:

===========,
rappr. e dif. dagli avv. Livia DI COLA e Peppino RUSSO

-Ricorrente -

contro

«MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappr. e dif. da Funzionario                                                                    - Convenuto -

OGGETTO: “CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE SCOLASTICO”

Fatto e diritto:


Con ricorso depositato in data 30 settembre 2011, ========== ha

esposto quanto segue:

- di aver svolto l’attività di collaboratrice scolastica presso diversi Istituti scolastici in forza di contratti a tempo determinato;

- che si è realizzata in suo danno una abusiva reiterazione di contratti a termine.

Per tali ragioni, ha chiesto la conversione del rapporto precario in rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento dei danni patiti, il riconoscimento dell’anzianità maturata e gli scatti biennali.

Il MIUR, regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

All’odierna udienza la causa è stata infine discussa. Questo Giudice ha poi deciso ai sensi dell’art. 429 comma 1 c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

*****************

Il ricorso è parzialmente fondato e va di conseguenza accolto per quanto di ragione.

Deve preliminarmente rilevarsi che il Tribunale presta adesione ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, comunitaria e costituzionale.

Devono in particolare rammentarsi i principi giuridici contenuti nelle sentenze della Sezione Lavoro del 7 novembre 2016 nn° da 22552 a 22558 così sintetizzabili:

In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (CORTE COST. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della DIRETTIVA N. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni”;

Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001, ai docenti ed al personale ATA che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle S.U. n. 5072 del 2016”;

Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, devono essere qualificate misure proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'UE, la stabilizzazione prevista nella l. n. 107 del 2015

per il personale docente, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo l'art. 1, comma 109, della l. n. 107 del 2015, nonché l'immissione in ruolo acquisita da docenti e personale ATA attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali, che non preclude la domanda per il risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dalla stessa, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione probatoria da danno presunto”;

Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'ACCORDO QUADRO allegato alla DIRETTIVA N. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”;

In tema di retribuzione del personale scolastico, l'art. 53 della l. n. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001, dal C.C.N.L. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;

Nel settore scolastico, la CLAUSOLA 4 dell'ACCORDO QUADRO sul rapporto a tempo determinato recepito dalla DIRETTIVA N. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati C.C.N.L. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

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Essendo stata espressamente richiamata nelle testé citate pronunzie, occorre altresì rilevare che la sentenza N° 5072 del 15 MARZO 2016 delle SEZIONI UNITE

CIVILI della SUPREMA CORTE ha chiarito che: “In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”.

Nella medesima sentenza, peraltro, in punto di quantificazione del c.d. “danno comunitario” è stato specificato – alla stregua delle amplissime motivazioni ivi esposte ed a seguito dei contrasti giurisprudenziali registratisi anche in sede di legittimità – che: «In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno

subito».

Statuizione reiterata da CASS. SEZ. VI-LAV., 2 AGOSTO 2016 N° 16095, secondo cui: “Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966” (in senso conforme, si veda anche CASS. SEZ. VI-LAV., 21 NOVEMBRE 2016 N° 23691).

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Applicando i suddetti principi al caso di specie deve concludersi per l’infondatezza della domanda di conversione del rapporto proposta dalla ricorrente, attesa la peculiarità delle modalità di accesso alle Pubbliche Amministrazioni. La regola generale di matrice costituzionale prevede infatti che agli impieghi presso le P.A. si acceda mediante concorso pubblico, quale strumento necessario per garantire l’imparzialità ed il buon andamento delle stesse (art. 97 Cost.). Ne consegue che l’eccezionale possibilità di derogare al principio del concorso per il reclutamento del personale è ammessa nei soli casi in cui sia maggiormente funzionale al buon andamento dell’Amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze di interesse pubblico, individuate dal legislatore (e non dal giudice) in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti di non manifesta irragionevolezza

(Cass, n.27481/2015, Cass, n. 22552/2016, Corte Cost, n. 134/2014 e

217/2012).

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La domanda risarcitoria è invece fondata e deve pertanto essere accolta.

La ricorrente ha infatti provato di aver svolto plurime supplenze su organico di diritto (dunque con scadenza del contratto al 31 agosto) a far data dal 2001 per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi. Si è pertanto realizzata l’abusiva reiterazione della contrattazione a termine da parte dell’Amministrazione, che necessita di una misura riparatoria effettiva, costituita dal risarcimento del cd. danno comunitario secondo i parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010. Il Tribunale, pertanto, stima equo riconoscere alla ricorrente, in ragione della durata dell’abuso perpetrato, un’indennità omnicomprensiva pari a 9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Non può invece riconoscersi alcun’altra voce risarcitoria, non avendo la ricorrente provato l’esistenza di ulteriori pregiudizi. Tale risarcimento può infatti essere concesso solo in caso di allegazione e prova di altri e diversi pregiudizi che il lavoratore ritenga di aver subito a causa dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine, con la precisazione che detti ulteriori e diversi danni, in ogni caso, non possono identificarsi con quelli derivanti da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro.

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È invece infondata la domanda volta alla corresponsione dei c.d. “scatti biennali di anzianità” ex art. 53 della l. n. 312 del 1980 i quali non spettano al ricorrente, trattandosi di norma inapplicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola, essendo vigente limitatamente ai soli insegnanti di religione, come chiarito funditus dalla Corte di Cassazione.

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Fondata è invece la domanda diretta al riconoscimento del servizio prestato a tempo determinato a fini economici ovvero per ottenere la medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato in quanto formulata sotto forma di violazione del principio di non

discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP

sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.

Deve infatti osservarsi che, in base ai principi giuridici sopra evidenziati, se vi sono ragioni oggettive che giustificano il ricorso alla contrattazione a tempo determinato nel settore scolastico, non ve ne sono tuttavia per non riconoscere al lavoratore la anzianità maturata durante lo svolgimento delle suddette prestazioni: infatti, in tale particolare ambito, il principio di non discriminazione sancito dalla DIRETTIVA europea deve trovare diretta applicazione, stante la sua natura sufficientemente chiara e dettagliata.

Pertanto, al fine di rispettare il principio vincolante a livello europeo, occorre che alla parte ricorrente venga riconosciuta l’anzianità maturata negli anni di precariato, beneficiando dunque del medesimo trattamento previsto per i dipendenti assunti a tempo indeterminato: e nel citato computo vanno peraltro inclusi anche gli anni di supplenza su organico di fatto (dunque sino al 30 giugno). In particolare, deve evidenziarsi il seguente principio di diritto: Nel settore scolastico, la CLAUSOLA 4 dell'ACCORDO QUADRO sul rapporto a tempo determinato recepito dalla DIRETTIVA N. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati C.C.N.L. che, prescindendo dalla anzianità maturata,

commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

Da tale riconoscimento deriva pertanto il diritto del lavoratore a conseguire

le differenze retributive maturate, beneficiando del medesimo trattamento stipendiale che spetterebbe al personale di ruolo munito della stessa anzianità.

Ciò tuttavia vale pur sempre entro i limiti della prescrizione quinquennale (tempestivamente eccepita da parte convenuta), il cui dies a quo decorre dalla conclusione del singolo rapporto a tempo determinato (non vertendosi, in ragione della precarietà dello stesso, in regime di stabilità reale). Nel caso in esame, il primo atto interruttivo della prescrizione deve ravvisarsi nell’impugnativa della contrattazione a termine, notificata a parte convenuta nel gennaio 2011, sicchè devono riconoscersi le differenze retributive maturate a partire dall’a.s. 2005-2006.

Quanto detto finora, occorre precisare, vale tuttavia limitatamente alla considerazione dell’anzianità a fini economici.

Non può infine procedersi ad alcun riconoscimento a fini giuridici, posto che, diversamente opinando, si garantirebbe alla parte ricorrente una stabilizzazione di fatto ab origine, in contrasto con quanto pacificamente ormai statuito dalla CORTE DI CASSAZIONE, alla stregua dei principî di diritto sopra

richiamati.

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In ordine alle spese del presente giudizio (il cui importo viene determinato in base al criterio del decisum), in ragione del solo parziale accoglimento del ricorso, si dispone equo compensarle per metà, e porne l’ulteriore metà a carico del MIUR.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, rilevata l'illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati tra le parti, condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona

del legale rappresentante pro tempore, al pagamento alla parte ricorrente di un

risarcimento del danno nella misura pari a nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;

-dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione di carriera, con conseguente riconoscimento della anzianità di servizio maturata in relazione

a tutti i contratti a termine intercorsi - a far data dalla entrata in vigore della DIRETTIVA 99/70/CE, ai soli fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi, nei limiti della prescrizione quinquennale;

-condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 2400,00, oltre oneri ed accessori previsti dalla legge, da distrarsi in favore degli avv. Livia DI COLA e Peppino RUSSO, dichiaratisi antistatari.

 

 

Castrovillari, 26 febbraio 2018

 

Il Giudice del Lavoro

dott. Simone FALERNO

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